Circolari

Collocamento obbligatorio - Chiarimenti.
Circolare n° 13/2013 » 13.02.2013
Facciamo riferimento all’imminente scadenza del termine per la presentazione del prospetto informativo relativo al collocamento mirato (art.9, comma 6, l. n. 68/1999).
Nel ricordare che l’obbligo di presentazione del prospetto informativo – in scadenza il 15 febbraio 2013 - vige solamente nell’ipotesi in cui “rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare l’obbligo o incidere sulla base di computo della quota di riserva”, evidenziamo le risposte del Ministero del lavoro ad alcune richieste di chiarimento sollecitate da Confindustria.
Le risposte sono in corso di pubblicazione nelle FAQ del Ministero (www.lavoro.gov.it).
Quesito 1. I limiti di durata del contratto dei nove o sei mesi - previsti rispettivamente dalla legge n. 68/1999 e dalla legge n. 134/2012 di modifica della legge n. 92/2012 - continuano ad applicarsi rispettivamente ai contratti stipulati ante riforma Fornero e a quelli stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 134/2012?
Risposta. Si, in applicazione del principio di legge (art. 11 delle preleggi al codice civile) secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire.
Quesito 2. Come incidono le eventuali proroghe dei contratti a termine?
Risposta. Vanno computati i lavoratori solamente nel caso in cui il contratto stipulato a tempo determinato ante riforma Fornero per un periodo inferiore ai 9 mesi, per effetto della proroga, ecceda il termine suddetto; così anche per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi e, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, detto termine venga superato.
Quesito 3. In caso di stipula di un contratto a termine, si ritiene ancora in vigore l’interpretazione sostenuta - prima delle modifiche alla legge Fornero - nella circolare 18 luglio 2012 n. 18 con riferimento al calcolo dei lavoratori pro quota?
Risposta. No, in quanto quella interpretazione presupponeva che non vigesse più l'esclusione dalla base di computo dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Quesito 4. La norma che fa riferimento alla esclusione dalla base di computo del personale "direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere" è riferite al personale dipendente da imprese edili? Cosa si intende per attività svolta "in cantiere"?
Risposta. La norma prescinde espressamente dall'inquadramento previdenziale dell'impresa e, quindi, gli addetti alle attività impiantistiche ben possono appartenere ad imprese previdenzialmente inquadrate in settori differenti dall'edilizia. Inoltre, per attività svolta "in cantiere" si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall'art. 89 del D.lgs n. 81/2008.
Quesito 5. L'art. 5 comma 2, della legge n. 68/1999 prevede - per effetto di una apposita modifica normativa - l'esclusione dalla base di computo del personale adibito a lavorazioni che comportano l'applicazione di un tasso di rischio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento. Si prevede, inoltre, che il datore di lavoro autocertifichi tale esclusione dalla base di computo. Poiché la norma fa riferimento ad un tasso palesemente errato ed inesistente, dovendosi fare evidentemente richiamo corretto ad un tasso del 60 per mille (art. 41 DPR n. 1124/1965), può ritenersi tuttora operante la norma, interpretata in questo senso? Inoltre, il riferimento al "tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille" dev'essere inteso al tasso medio nazionale individuato dal DM 12 dicembre 2000? Trattandosi di esclusione dalla base di computo, è correttamente escluso il pagamento di ogni onere e dove è possibile evidenziare nel prospetto informativo queste esclusioni?
Risposta. L'interpretazione conservativa e teleologica impone di considerare la norma pienamente operante, nella corretta interpretazione riferita ad un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. Il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione. La norma va interpretata, sia per la collocazione sistematica che per il dato letterale, come una ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell'autocertificazione lo strumento sufficiente per l'esonero (da intendersi come esclusione dalla base di computo). Nel prospetto informativo, l'esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura "Personale viaggiante/navigante" (L. n. 68/99, art. 5, comma 2).
In merito al momento temporale cui far riferimento per l’individuazione della base occupazionale per la compilazione del prospetto, il Ministero del lavoro aveva a suo tempo precisato che “la norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell’organico. Tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla legge 68/99, fa riferimento all’organico del datore di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione, si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento”.
Distinti saluti.
» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo | Autore MI/mf» Carta intestata
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